


DECRETO ATTUATIVO Quota 41 - Lavoratori
precoci
Circolare INPS n. 99 in versione consultabile
OGGETTO:
Disciplina della riduzione del requisito contributivo di accesso
alla
pensione anticipata di cui all'articolo 1, commi 199 - 205, della legge 11
dicembre 2O16, n. 232 - "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".
|
Sul Supplemento
Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016 è stata
pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019" (allegato 1).
I commi da 199 a 205 dell'articolo 1 della legge in argomento disciplinano
la riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento
anticipato, con effetto dal 1° maggio 2017, per gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia,
ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di
essa sostitutive ed esclusive, che si trovino in particolari condizioni
dettate dalla norma.
Con successivo decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 (allegato 2)
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 sono stati
riconsiderati i contenuti dell'articolo 1, comma 199 lett. d) della
medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n 87
(allegato 3, di seguito, per brevità, denominato D.P.C.M.), pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017, sono state adottate le
modalità di attuazione delle disposizioni in argomento, nel rispetto dei
limiti di spesa annuali di cui al comma 203, che entrano in vigore il 17
giugno 2017.
Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito
all'applicazione della disposizione in oggetto.
|
1. Premessa
|
Il comma 199 della
legge in argomento prevede che "a decorrere dal 1° maggio 2017, il
requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del
medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con
decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui
all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo
precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si
trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del
presente articolo".
In base a tale disposizione, nonché sulla base di quanto prevede il
D.P.C.M., con la decorrenza di legge ivi prevista, i requisiti per il
pensionamento anticipato stabiliti con esclusivo riferimento all'anzianità
contributiva prevista dall'articolo 24, comma 10 e adeguati sulla base dei
rilevamenti periodici della speranza di vita (per il 2017 pari a 42 anni e
dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne) sono
ridotti a 41 anni in favore dei lavoratori c.d. "precoci" i
quali:
- abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo
precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età;
- si trovino in una delle seguenti condizioni:
1. stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a seguito di cessazione del
rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per
giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso
integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da
almeno tre mesi;
2. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge,
la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con
handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, di
grado almeno pari al 74 per cento;
4. sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate
all'allegato A annesso al D.P.C.M. (allegato E alla legge di bilancio
2017) che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del
pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività
lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo
continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 1,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.
67.
Considerato che la norma richiama i lavoratori di cui all'articolo 1,
commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335, rientrano nell'ambito
applicativo:
- i lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa
con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31
dicembre 1995;
- i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui sopra che alla
data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di
almeno diciotto anni.
Si precisa che l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo
1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 non preclude l'applicabilità
della disposizione in argomento.
|
1.
Ambito di applicazione
Sono
indicate le 4 categorie di personale che può ricorrervi.
|
Al fine di
usufruire del beneficio della riduzione del requisito contributivo per
l'accesso anticipato al pensionamento, i lavoratori interessati devono
avere almeno dodici mesi di contribuzione "per periodi di lavoro
effettivo" prima del compimento dell'età di 19 anni.
Si precisa che, ai fini che qui interessano, per "contribuzione per
periodi di lavoro effettivi" deve intendersi la contribuzione
obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro
espressa in mesi, settimane o giorni riferita all'anzianità contributiva
utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti
presso le varie forme assicurative previdenziali.
Sono utili, a tale fine anche i periodi di lavoro all'estero riscattati ed
i periodi riscattati per omissioni contributive.
Ai fini del
riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata
la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in
altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene
liquidata la pensione anticipata, fermo restando il conseguimento del
requisito contributivo ridotto di cui all'articolo 1, comma 199 della
legge 232/2016 nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento
pensionistico.
Si precisa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.P.C.M., che coloro che
si avvalgono della riduzione del requisito contributivo di cui
all'articolo 24, comma 10 del d.l. 201/2011 conv. in legge 214/2011 come
rideterminato dai commi 199 - 205 della legge in argomento possono
accedere al trattamento pensionistico anticipato anche con l'esercizio
della facoltà di cumulo di cui all'articolo 1, comma 239 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 come modificata dall'articolo 1, commi da 195 a 198
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ricorrendone i relativi requisiti.
Si rinvia, per quanto non
espressamente disciplinato, alle circolari dell'Istituto in materia di
liquidazione della pensione in cumulo (circolare 6 agosto 2013, n. 120,
messaggio del 25 novembre 2015 n. 7145, messaggio n. 1094/2016, circolare
del 16 marzo 2017 n. 60).
Nei casi di liquidazione del trattamento anticipato, si ribadisce quanto
già indicato nella circolare n. 35 del 14.3.2012, per cui ai fini del
raggiungimento del requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi
titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il
contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione
utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla
previgente normativa.
Restano
ferme le regole dei singoli ordinamenti delle gestioni interessate dalla
disciplina in oggetto. |
1.1
Requisito contributivo
Requisito
fondamentale per essere considerato lavoratore precoce
|
Possono accedere
al beneficio in oggetto gli assicurati che, al momento della decorrenza
del trattamento pensionistico anticipato siano in possesso di una delle
seguenti condizioni:
- essere disoccupati a seguito di licenziamento individuale o
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e aver
esaurito da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro
spettante;
- assistere da
almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente che
sia portatore di handicap grave;
- essere
invalido civile con riduzione della capacità lavorativa certificata
pari o superiore al 74 per cento;
- essere
lavoratori dipendenti che svolgano le seguenti professioni (allegato E
alla legge di bilancio):
A. operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione
degli edifici;
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle
costruzioni;
C. Conciatori di pelli e di pellicce;
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion;
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non
autosufficienza;
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; L. Personale
non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
M Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
i quali svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in
via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro
svolgimento in modo continuativo;
L'articolo 53, comma 2, del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 ha
introdotto tale disposizione: "Ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n.
232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano
svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del
pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito
interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a
condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel
settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a
quello complessivo di interruzione".
Tale norma chiarisce, con interpretazione autentica dell'articolo 1, comma
199 legge n. 232/2016, che le attività lavorative si intendono svolte in
via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei
sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le attività
lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il
pensionamento, per una durata almeno pari all'interruzione predetta.
Pertanto, lo svolgimento delle attività in via continuativa delle attività
lavorative si intende realizzato:
- nel caso di svolgimento di attività lavorative faticose nei sei anni
precedenti il momento del pensionamento;
• oppure
- nel caso in cui le stesse, nei sei anni precedenti la decorrenza del
trattamento pensionistico, abbiano subito interruzioni non superiori
complessivamente a dodici mesi. In tal caso la continuità è mantenuta a
condizione che nel corso del settimo anno precedente il pensionamento vi
sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a
quella complessiva di interruzione.
Comportano l'interruzione della suddetta continuità i periodi di
svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i
periodi di inoccupazione.
Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere
frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la
decorrenza del trattamento pensionistico. - ovvero lavoratori (c.d.
"usuranti") che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1,
commi
1.
2 e 3, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (v. par. 5.2 della presente circolare). |
1.2
Requisiti soggettivi
Ulteriori chiarimenti sui 4 punti indicati al paragrafo 1;
tabella per individuare i lavori usuranti.
|
Il comma 204
dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che "a far data
dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del
presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o
autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra
l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al
momento del pensionamento".
Il D.P.C.M. attuativo delle disposizioni in argomento all'articolo 8,
comma 2 ha stabilito che "Qualora il titolare del trattamento
pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di cui
all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro
subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data
di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è
previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di
pensione già erogate".
Pertanto, a far data dalla sua decorrenza la pensione liquidata ai sensi
del predetto comma 199 non è cumulabile con redditi di lavoro,
subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all'estero, per il periodo
di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei
lavoratori.
Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico percepisca,
per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento
pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest'ultimo fino
alla conclusione del sopra richiamato periodo di anticipo.
Tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 8 del D.P.C.M., l'INPS
procede al recupero integrale delle rate di pensione già erogate in tale
periodo, ivi inclusa la tredicesima mensilità.
Al fine dell'applicazione della norma l'interessato deve comunicare
tempestivamente all'Istituto i redditi da lavoro.
Per quanto riguarda l'individuazione del reddito da lavoro autonomo
rilevante ai fini del divieto di cumulo, debbono essere presi in
considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di
lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle
modalità di dichiarazione ai fini fiscali.
Si precisa in ogni caso che, ai
fini del conseguimento della pensione anticipata è richiesto che il
soggetto abbia cessato l'attività lavorativa. Per attività lavorativa
deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato
svolta in Italia o all'estero.
Infine si chiarisce che durante il periodo di sospensione del trattamento
pensionistico il pensionato mantiene la titolarità del trattamento
medesimo. |
2.
Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente / autonomo
Impossibilità di qualsiasi attività
lavorativa.
|
Sulla base del
comma 205 "il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è
cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di
cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto
all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".
Continua, quindi, a trovare applicazione il riconoscimento, in favore dei
lavoratori sordomuti e
degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta
un'invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro
categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia
di pensione di guerra, del beneficio di due mesi di contribuzione
figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di
servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende
private o cooperative.
Resta esclusa, per le pensioni calcolate secondo il sistema contributivo a
seguito di opzione ex articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n.
335 invece, l'applicazione dell'articolo 1, comma 7 della legge 8 agosto
1995, n. 335, che prevede la maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro
svolti prima del compimento dei diciotto anni di età.
|
3.
Incompatibilità con altre maggiorazioni contributive
Non si può usufruire di maggiorazioni per invaliditò previste da
altre norme
|
Il
comma 200 prevede che "al requisito contributivo ridotto di cui al
comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti
alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122".
Si precisa che al requisito ridotto dei 41 anni si applica, a decorrere
dal 1° gennaio 2019, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.
|
4.
Adeguamento alla speranza di vita
|
Le domande di
pensione sono accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per
l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Al fine di consentire all'Istituto di monitorare annualmente il rispetto
dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto
alla riduzione del requisito per l'accesso al pensionamento anticipato
devono presentare all'Inps una domanda per il riconoscimento delle
condizioni per l'accesso al beneficio; l'Istituto attesta la sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del
D.P.C.M., anche in via prospettica nonché l a presenza di copertura
finanziaria.
|
5. Domanda e
monitoraggio del beneficio
Ai 41 anni di anzianità dal 1/1/2019 saranno aggiunti i mesi per
aspettative di vita. |
La domanda per il
riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio in materia di
riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento
anticipato di cui alla presente circolare è presentata con le consuete
modalità telematiche alla sede Inps di residenza, che ne rilascia
ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione.
Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non
potranno essere prese in considerazione.
La presentazione e definizione della domanda di accesso al beneficio
pensionistico sono subordinate rispettivamente, alla presentazione ed
all'esito dell'istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle
condizioni.
In particolare al
momento della predetta domanda devono sussistere i seguenti requisiti:
• Con riguardo alle condizioni di cui all'art. 1, comma 199, lettera a),
legge n. 232 del 2016, che:
- il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle apposite
liste esistenti presso i
Centri per l'impiego) o, se lavoratore agricolo, risulti non occupato
sulla base delle risultanze Unilav;
- abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di
disoccupazione spettante. Si precisa che la percezione dell'indennità di
disoccupazione agricola corrisposta nel 2017 deve considerarsi ininfluente
ai fini del beneficio trattandosi di prestazione riferita a eventi di
disoccupazione relativi all'anno 2016;
• con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, lettera
b), che il richiedente assista e conviva da almeno 6 mesi con un soggetto
affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge n. 104 del 1992 e con il quale sussista il tipo di
relazione indicato dalla legge;
• con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, lettera
c), che il richiedente sia in possesso di una riduzione della capacità
lavorativa superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti
commissioni mediche;
• con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, lettera
d), che il soggetto svolga o abbia svolto in via continuativa una o più
delle attività lavorative "gravose" ammesse al beneficio (di
cui all'allegato A del decreto) ovvero che svolga o abbia svolto mansioni
particolarmente usuranti di cui all'art. 1, comma 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Al momento della
domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati
in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell'anno in corso
al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle
condizioni di accesso al beneficio:
• il requisito contributivo;
• i sei anni di svolgimento in via continuativa dell'attività gravosa
di cui all'articolo 1, comma 199, lettera d), come modificato
dall'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50;
• il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo
di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di
fruizione dell'ASDI, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.2;
• il requisito di almeno sette anni negli ultimi dieci di attività
lavorativa, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva
svolti come lavoratore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1,
commi 1,2,3 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Contestualmente
alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o
nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso
dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in
attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare
comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
In attesa dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento
delle condizioni, le domande di accesso al beneficio eventualmente
presentate non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.
I soggetti che si trovino o potrebbero venire a trovarsi, anche in via
prospettica, nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. da a)
a d) del decreto entro il 31.12.2017 devono presentare domanda di
riconoscimento delle condizioni esclusivamente in via telematica tramite i
consueti canali istituzionali, entro il 15 luglio 2017; quelli che vengono
o possono trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni
successivi devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni
entro il 1° marzo di ciascun anno.
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio
presentate per l'anno 2017 in data successiva al 15 luglio 2017 e al 1°
marzo di ciascun anno, sempre che siano pervenute entro e non oltre il 30
novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione
dall'Istituto nell'anno di riferimento esclusivamente se residuino risorse
finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale, all'esito di un
ulteriore monitoraggio che sarà effettuato con i criteri di cui
all'articolo 11 del decreto, meglio precisati nel par. 5.4 della presente
Circolare. |
5.1 Termini e
modalità di presentazione della domanda di riconoscimento delle
condizioni per l'accesso al beneficio
Presentazione delle richieste:
1 - richiesta della certificazione di diritto al beneficio
2 - richiesta del beneficio
Entro il 15 luglio per il 2017, entro il 1 marzo per il 2018.
|
L'interessato al
beneficio in argomento deve presentare, unitamente alla domanda,
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e/o allegare alla domanda la
documentazione attestante il proprio status circa la sussistenza, al
momento della domanda o comunque il realizzarsi entro la fine dell'anno
delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4 del D.P.C.M. per il
riconoscimento del beneficio:
• Soggetto in stato di disoccupazione che versi in una delle condizione
di cui alla lettera a) del comma 1, articolo 3 D.P.C.M.
In questo caso l'interessato deve:
- se licenziato, allegare lettera di licenziamento e indicare quando ha
terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- se dimesso, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e
indicare quando ha terminato di godere della prestazione di
disoccupazione;
- se cessato per risoluzione consensuale, allegare il verbale di accordo
stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e
indicare quando ha terminato di godere della prestazione di
disoccupazione;
- se operaio agricolo, deve allegare la documentazione probatoria
richiamata nei precedenti punti, a seconda della fattispecie in cui
rientra, e deve indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro
• soggetto che
assiste portatore di handicap grave di cui alla lettera b) dell'articolo
3, comma 1 D.P.C.M.
In tale caso, il richiedente deve compilare nel modello di domanda un'autodichiarazione
in cui afferma di assistere, precisando da quale data presta assistenza,
uno dei soggetti indicati dal decreto (coniuge, persona con la stessa
legata da unione civile, parente di primo grado) e di convivere,
precisando da quale data, con il medesimo portatore di handicap, riportare
i dati anagrafici dell'assistito ed allegare il verbale rilasciato dalla
commissione medica attestante l'handicap in situazione di gravità ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
• Soggetto di
cui alla lettera c) dell'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M.
Il richiedente deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle
commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell'invalidità
civile, nonché allegare il relativo verbale.
• Soggetti che
svolgano attività gravose da almeno sei anni, in via continuativa di cui
all'Allegato E alla legge 232/2016 (articolo 3, comma 1 lett. d) del
D.P.C.M.)
Con riguardo alle condizioni di cui alla lettera d), - svolgimento in via
continuativa di una o più delle attività lavorative "gravose"
ammesse a beneficio - il richiedente deve, in primo luogo, farsi
rilasciare un'attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito
modello predisposto dall'INPS reperibile on line sul sito www.inps.it
nella sezione "tutti i moduli" - Assicurato/pensionato e
differenziato a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del
settore privato, del settore pubblico (codice AP116) o un lavoratore
domestico (codice AP117).
Nella suddetta dichiarazione il datore di lavoro (azienda/Pubblica
amministrazione/ privato) deve attestare i periodi di lavoro prestato dal
richiedente il beneficio, alle sue dipendenze, il contratto collettivo
applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito,
nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A,
lettere da a) a e), g) e da i) a m), l'applicazione da parte dell'azienda
delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per
mille, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale di concerto col Ministero del Tesoro e del Bilancio e della
programmazione economica del 12 dicembre 2000
I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione
dovranno, poi, essere riportati dal richiedente nella domanda telematica
di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
II richiedente
dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda:
- il contratto di lavoro o una busta paga;
- la dichiarazione del datore di lavoro.
Si chiarisce, in
proposito che, ove il soggetto abbia svolto nel tempo una o più attività
tra quelle indicate nell'allegato A del decreto, presso diversi datori di
lavoro, dovrà produrre un'attestazione per ogni datore di lavoro
coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga. I periodi
così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6
anni continuativi.
• Soggetti (c.d.
"usuranti") che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1,
commi 1, 2 e 3 del d. Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (articolo 3, comma 1
lett. d) del D.P.C.M.)
In tale caso,
l'interessato deve dichiarare:
1) di aver svolto attività di lavoro dipendente indicando una o più tra
le seguenti tipologie:
- lavoratore impegnato in mansioni particolarmente usuranti di cui
all'articolo 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 67/2011;
- lavoratore notturno come definito all'articolo 1, comma 1, lett. b), del
d.lgs. n. 67/2011;
- lavoratori addetti alla c.d. linea catena di cui all'articolo 1, comma
1, lett. c), del d.lgs. n. 67/2011
- conducente di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a
servizio pubblico di trasporto collettivo di cui all'articolo 1, comma 1,
lett. d), del d.lgs. n. 67/2011.
A tale fine, deve allegare alla domanda la documentazione meglio
specificata nella Tabella A allegata al Decreto del Ministero del Lavoro
20 settembre 2011;
2) di aver svolto una o più delle attività lavorative sopra richiamate,
con l'indicazione dell'esatto arco temporale, per un periodo di tempo
pari:
- ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero
- ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Ai fini del
computo di tali periodi si tiene conto dell'effettivo svolgimento di
attività lavorativa da parte dell'interessato nelle predette attività,
inclusi i periodi di contribuzione obbligatoria integrati da accrediti
figurativi.
Sono esclusi i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e
quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
Si fa rinvio a quanto contenuto nella Circolare n. 90 del 24 maggio 2017.
|
5.2
Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni
di accesso al beneficio
|
L'Inps procede ad
istruire le domande presentate sulla base dei dati disponibili negli
archivi dell'Istituto al momento della domanda, delle dichiarazioni
pervenute dagli interessati in sostituzione di atti notori ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e della relativa documentazione allegata.
Gli accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti il beneficio ed
ai titolari di pensione delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1
lettere da a) a d), nonché le verifiche ispettive sono effettuate dalla
sede territoriale INPS scambiando informazioni con gli altri enti e con il
Ministero del lavoro (articolo 10 del decreto) soprattutto con riferimento
all'accertamento dello svolgimento delle attività gravose di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto.
A tal fine, con protocollo (allegato 4), predisposto congiuntamente da
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL
sono state individuate: a) le modalità con cui effettuare lo scambio di
dati; b) le modalità attraverso le quali effettuare un riscontro delle
dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro; c) i casi in
cui l'INPS può avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
|
5.3
Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al
beneficio - scambio dati con altri enti - richiesta verifiche ispettive
|
Il monitoraggio,
ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato
dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito per
l'accesso al trattamento pensionistico con il requisito ridotto di cui
all'articolo 2 del D.P.C.M. e, a parità di requisito, della data di
presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per
l'accesso al beneficio.
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio
presentate in data successiva al 15 luglio 2017, per l'anno 2017, ed al 1°
marzo di ciascun anno, negli anni successivi, purché pervenute entro e
non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono ammesse al beneficio
successivamente alle domande presentate nei termini suddetti.
Qualora l'onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia
superiore allo stanziamento previsto, l'INPS provvede, con i medesimi
criteri di cui sopra, all'individuazione dei soggetti esclusi dal
beneficio nell'anno di riferimento e al conseguente posticipo della
decorrenza del trattamento pensionistico.
Qualora dall'attività di monitoraggio residuino le risorse finanziarie,
l'INPS provvede ad effettuare nell'anno un ulteriore monitoraggio sulle
domande presentate successivamente alle date del 15 luglio 2017, per
l'anno 2017 e al 1° marzo di ciascun anno e con riferimento alle quali
siano riconosciute le condizioni di accesso al beneficio.
Anche il predetto monitoraggio è svolto in base alla data di
raggiungimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico
anticipato con il requisito ridotto di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. e,
a parità di requisito, alla data di presentazione della domanda di
certificazione.
All'espletamento delle attività di monitoraggio si provvede attraverso
indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
apposita conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241 da concludersi entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello
di presentazione delle domande.
|
5.4 Criteri di
monitoraggio e salvaguardia
|
Entro il 15
ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo l'Inps
comunica all'interessato l'esito dell'istruttoria della domanda di
riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
I possibili esiti
sono i seguenti:
a) riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, con
indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia
confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa
copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
b) riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, con
differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione
dell'insufficiente copertura finanziaria;
c) il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei
requisiti e condizioni.
Analoga
comunicazione, ove residuino risorse finanziarie, viene effettuata il 31
dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni
per l'accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 1°
marzo di ciascun anno ma non successive al 30 novembre dell'anno di
riferimento.
In
caso di provvedimento di rigetto è possibile presentare richiesta di
riesame entro trenta giorni dalla ricezione del relativo provvedimento |
5.5
Comunicazioni dell'Inps all'esito dell'istruttoria della domanda di
riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio di riduzione del
requisito pensionistico
|
La domanda di
pensione (accesso al beneficio di cui all'articolo 1, commi 199 - 205
della legge
11 dicembre 2016, n. 232) è
presentata, con modalità telematica, all'INPS ed il relativo trattamento
è corrisposto, al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni
previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, oltreché
all'esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l'accesso al
beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
domanda.
Nella predetta domanda l'interessato dovrà rendere delle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà in cui conferma il permanere dei
requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio, se gli stessi
erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure
l'avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in
via prospettica.
Il trattamento pensionistico in parola decorre, ricorrendone i requisiti,
dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Qualora si tratti
di un iscritto alla gestione esclusiva la pensione decorre dal giorno
successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di
pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della domanda.
Resta inteso che, in conformità alla normativa vigente, la decorrenza del
trattamento pensionistico potrà essere riconosciuta ove il soggetto abbia
cessato l'attività lavorativa dipendente alla suddetta data.
Come sopra precisato (par. 5.1), relativamente alla gestione delle domande
di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa
dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle
condizioni, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma
tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla
liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in
cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti
beneficiario delle disposizioni in parola.
Contestualmente alla domanda di presentazione della domanda di
riconoscimento delle condizioni o nelle more dell'istruttoria i soggetti
interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività
lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni,
possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di
pensione).
In
fase di prima applicazione del D.P.C.M. e per le sole domande di
riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate
entro il 30 novembre 2017, in deroga alle disposizioni previste al comma 2
dell'articolo 7 D.P.C.M., come sopra illustrate, la pensione sarà
corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e,
comunque, non precedente al 1° maggio 2017. |
5.6 Domanda
di pensione
|
Le domande sia di
riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico
sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità
telematica.
Come già chiarito al par. 5.1, le domande presentate in modalità diversa
da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.
Il cittadino può rivolgersi a un patronato che come di consueto offre
gratuitamente l a sua assistenza, oppure può compilare direttamente la
domanda, selezionandola fra quelle messe a disposizione fra i servizi
online sul sito www.inps.it.
Si rammenta a tal fine che è necessario essere in possesso delle
credenziale di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
La procedura
telematica per la trasmissione delle domande è stata aggiornata con i
nuovi prodotti WebDom creati per l'invio della domanda di verifica del
requisito e per la domanda di pensione anticipata:
"Verifica del requisito per l'accesso alla pensione anticipata -
lavoratori precoci
Gruppo:
0007 - Certificazione
Tipo:
0051 - Lavoratori Precoci
La procedura guida il cittadino alle compilazione delle dichiarazioni in
funzione della tipologia di lavoratore selezionata.
Al termine della procedura d'invio viene
rilasciata all'utente una ricevuta di presentazione della domanda recante
un numero di protocollo, la data e l'orario esatto di ricevimento.
|
6. Modalità
di trasmissione delle domande
|
Il comma 201
dell'art. 1 della legge n. 232/2016 prevede una particolare decorrenza dei
termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate
spettanti al personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonché a quello dipendente dagli enti pubblici di ricerca, che è
in possesso dei requisiti giuridici indicati al comma 199 della legge
medesima ed illustrati in questa circolare.
Per tale personale, che cessa dal servizio per dimissioni, la decorrenza
del termine di pagamento applicabile al relativo trattamento di fine
servizio o di fine rapporto è stata differita dalla norma in esame alla
data di raggiungimento, da parte dell'interessato, del "momento in
cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione"
dell'indennità di fine servizio comunque denominata, "secondo le
disposizioni dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201".
In altre parole, il termine di pagamento inizia a decorrere non dalla
risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ma dal raggiungimento
dell'anzianità contributiva o dell'età anagrafica previsti dall'art. 24,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
In tali fattispecie, pertanto, l'indennità di fine servizio verrà
corrisposta agli aventi diritto non prima di ventiquattro, ovvero di
dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal
raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal
vigente ordinamento.
|
7. Termini di
pagamento delle indennità di fine servizio
Tempi di attesa
per TFR - TFS
|
Allegato 1 -
Legge n. 232/16 (legge di bilancio per il 2017)
Allegato 2 - Decreto Legge n. 50/17 (Interventi a favore delle zone
colpite dal siama)
Allegato 3 - Decreto attuativo n. 87 del 23/5/17
Allegato 2 - Protocollo per la definizione delle domande |
Allegati |
|