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IL D.L. n. 4/2019 E LA BUONUSCITA
20/6/2020 Vediamo il testo dell'art. 23 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019: 1.
Ferma restando la normativa vigente in materia
di liquidazione dell'indennità
di fine
servizio comunque
denominata, di
cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
i lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché
il personale degli enti pubblici
di ricerca, cui é liquidata
la pensione quota 100 ai
sensi dell'articolo
14, conseguono il
riconoscimento dell'indennità
di fine
servizio comunque denominata al momento in
cui tale
diritto maturerebbe
a seguito del raggiungimento
dei requisiti
di accesso
al sistema pensionistico, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12
del medesimo articolo
relativamente agli
adeguamenti dei
requisiti pensionistici alla speranza di vita. 2.
Sulla base di apposite certificazioni rilasciate
dall'INPS, i soggetti di cui
al comma
1 nonché
i soggetti
che accedono
al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di
finanziamento di una somma pari all'importo,
definito nella
misura massima
nel successivo comma 5, dell'indennità di fine servizio
maturata, alle banche o agli
intermediari finanziari che aderiscono a
un apposito accordo
quadro da
stipulare, entro
60 giorni
dalla data
di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana,
sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del
finanziamento e dei
relativi interessi,
l'INPS trattiene
il relativo
importo dall'indennità di
fine servizio
comunque denominata,
fino a concorrenza
dello stesso. Gli importi
trattenuti dall'INPS,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice
di procedura 3.
É istituito
nello stato
di previsione
del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per
l'accesso ai finanziamenti di
cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 4.
Il finanziamento di cui al comma
2 e
le formalità
a esso connesse
nell'intero svolgimento
del rapporto
sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo e
da ogni
altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o
diritto. Per
le finalità di cui al decreto legislativo 21
novembre 2007,
n. 231, l'operazione di
finanziamento é sottoposta a obblighi
semplificati 5.
L'importo finanziabile é pari a 30.000 euro ovvero
all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui
l'indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo
inferiore. Alle operazioni di
finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso
di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma. 6.
Gli interessi vengono
liquidati contestualmente
al rimborso della quota
capitale. 7.
Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli
ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche
in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo1°
settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché
i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del
Fondo di garanzia di cui al
comma 3 e della garanzia di ultima istanza
dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
conversione in legge del presente
decreto, sentiti
l'INPS, il Garante per la
protezione dei dati personali e
l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato. 8.
La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 é affidata all'INPS sulla
base di un'apposita convenzione da stipulare
tra lo stesso Istituto e il
Ministro dell'economia
e delle
finanze, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
per la pubblica
amministrazione. Per la predetta gestione
é autorizzata l'istituzione
di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al
gestore. |